Militare ubriaco fuori servizio: quale sanzione ?

Questa volta ho deciso di parlarvi di una sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. Trieste del 2015 relativa ad un militare colto in stato di ebbrezza fuori servizio. Ho ritenuto questo caso interessante in quanto chiunque non sia astemio può teoricamente trovarsi, volontariamente o meno, in questa situazione.

Il fatto: un militare veniva sanzionato in quanto, mentre era fuori servizio, veniva trovato all’interno degli alloggi di servizio in uno stato di ebbrezza tale da essere giudicato inidoneo al servizio per sette giorni. L’Amministrazione riteneva infatti che il dipendente avesse “violato il dovere di conservare le proprie capacità fisiche e psichiche, non essendosi astenuto dagli eccessi nell’uso delle bevande alcoliche …tenendo, quindi, una condotta fortemente contraria ai doveri attinenti al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che il militare deve tenere in ogni circostanza, da risultare del tutto incompatibile con l’ulteriore permanenza in servizio“.

Ma non è tutto, l’amministrazione infatti teneva conto, nella graduazione della sanzione, anche dei precedenti disciplinari e penali dell’interessato e specificatamente quelli che avevano dato luogo ad una sentenza di condanna per disobbedienza pluriaggravata.

Il militare impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento sanzionatorio con cui il Ministero della Difesa addirittura disponeva la rimozione del grado e la cessazione del rapporto di servizio.

La difesa del militare si basava principalmente sulle seguenti argomentazioni: in primo luogo la sproporzione fra la sanzione irrogata (che è quella massima) e il fatto addebitato; in secondo luogo che l’assunzione di bevande alcoliche era avvenuta al di fuori dell’orario di servizio e che, per i termini in cui si è concretizzata, era priva di rilevanza penale; in terzo luogo che la conseguente indisponibilità fisica allo svolgimento dei compiti di servizio era stata del tutto involontaria; in quarto luogo che si era trattato di un episodio isolato. Il militare infine sosteneva che il provvedimento sanzionatorio, nella determinazione della sanzione, non poteva tener conto della condanna penale per disobbedienza aggravata in quanto per quel fatto non era stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto il TAR, nella sentenza, afferma che la sanzione irrogata dal Ministero della Difesa doveva punire solo l’assunzione di bevande alcoliche. Della disobbedienza pluriaggravata, non essendo stata applicata alcuna sanzione disciplinare, l’Amministrazione non doveva tener conto.

Ciò premesso la domanda che allora non ci rimane che fare è: la sanzione della privazione del grado con conseguente cessazione del rapporto di servizio è proporzionata rispetto al fatto di aver occasionalmente assunto, fuori dell’orario di servizio, sostanze alcoliche in misura tale da alterare la propria condizione psicofisica ?

Il TAR pensa di no. Io sono assolutamente d’accordo.

La condotta del militare in questione può infatti essere considerata una violazione dell’art. 713, comma 2, D.P.R. n. 90 del 2010 che prevedere l’obbligo di astenersi, anche fuori dal servizio, da condotte che possano condizionare l’esercizio delle funzioni e ledere il prestigio dell’istituzione di appartenenza ed una violazione dell’art. 732, comma 3, lett. d), sempre dello stesso D.P.R. che prevede il divieto di eccedere nell’uso di bevande alcoliche.

L’articolo 751, D.P.R. n. 90 del 2010, prevede per queste violazioni la sanzione della consegna di rigore che, a differenza della perdita del grado per rimozione, è sanzione di corpo e non di stato. Le sanzioni di corpo sono meno gravi delle sanzioni di stato perché non incidono, né temporaneamente, né definitivamente, sul rapporto di servizio.

Appare quindi evidente l’irragionevolezza del provvedimento impugnato teso ad applicare la più grave delle sanzioni previste dall’ordinamento a una condotta non volontaria, non integrante gli estremi dell’illecito penale e che ha determinato una limitata impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.

Cosa dovrebbe fare allora un militare che si trovi nella situazione descritta in questo articolo ? Non arrendersi e agire, anche nell’ambito del procedimento disciplinare, per evitare sanzioni sproporzionate rispetto alla condotta avuta.

Sempre dura è la vita dei militari ma almeno questa volta un respiro di sollievo può essere fatto.

Periodicamente pubblicherò degli articoli su casi, anche disciplinari, di particolare interesse così da cercare di informarvi sugli accorgimenti da adottare di volta in volta nelle varie situazioni.

Avv. Giuseppe Di Benedetto